LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli 5203/99
depositato il 28 giugno 1999 avverso la sentenza n. 100/ gennaio 1999
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como da: Ripamonti
Francesco residente a Calco (LC) in Via Al Belvedere, 5;
    Controparti:  Ufficio  delle  Entrate  di Merate; atti impugnati:
S/RIF su rimb. n. 21 luglio 1998 - IRAP, 1998.
    Con  atto  d'appello  depositato  il  28  giugno  1999  il  dott.
Ripamonti Francesco, premesso:
        di  aver versato la somma di ". 8.700.000 a titolo di acconto
IRAP per l'anno 1998;
        di  aver  chiesto  con  istanza 20 luglio 1998 il rimborso di
detta  somma  ritenendola non dovuta per essere il d.lgs. n. 446/1997
in contrasto con gli artt. 3, 35, 53, 76 e 77 Cost.;
        di  aver  proposto  ricorso  avverso il silenzio rifiuto alla
Commissione tributaria di primo grado;
        di  aver  avuto  la  decisione  a  lui sfavorevole in data 24
febbraio 1999;
    chiedeva  che  previa dichiarazione di non manifesta infondatezza
delle  eccezioni  di  legittimita' costituzionale proposte, venissero
trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che questa Commissione
dichiari  in  accoglimento  dell'appello il diritto al rimborso della
somma versata, con gli interessi di legge, con vittoria di spese.
    All'udienza  pubblica  del  2  ottobre  2000  compariva  solo  il
ricorrente  che insisteva nelle eccezioni proposte. La Commissione si
riservava la decisione.
    La  Commissione,  pertanto,  scioglie  la riserva pronunciando la
seguente ordinanza.
    Ritenuto  che  la  legge  istitutiva  dell'IRAP  non  consente la
deducibilita'  degli interessi passivi e delle spese per il personale
dipendente,  per  il che a differenti capacita' contributive potrebbe
corrispondere  il  medesimo  prelievo  fiscale,  come nel caso di due
soggetti  con differente capacita' contributiva in quanto uno dei due
potrebbe  essere  titolare  di  un  valore  aggiunto assoggettabile a
imposta  interamente assorbito dalle retribuzioni e dagli interessi e
l'altro  potrebbe  evidenziare  minori  costi  per  il personale e il
capitale a prestito ed avere quindi consistenti utili;
    Ritenuto  inoltre  che il meccanismo di determinazione delle base
imponibile  porta  a  tassare anche soggetti che a causa dei costi di
personale  o  interessi  passivi  non  hanno realizzato alcun utile o
addirittura sono in perdita;
    Ritenuto   infine   che  la  legge  suddetta  impone  una  totale
equiparazione   tra   impresa   e   lavoro   autonomo,  assolutamente
sconosciuta ai canoni fondamentali dell'ordinamento giuridico;
    Ritenuto  che  la  eccezione  di  incostituzionalita'  cosi' come
sollevata in relazione agli artt. 3, 35, 53, 76 e 77 Cost. non appare
manifestamente infondata e che la decisione su detta eccezione appare
pregiudiziale alla decisione di merito.